Art. 9.
(Incentivi all'assunzione dei soggetti fruitori della retribuzione sociale).

      1. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nell'articolo 3, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dallo stesso articolo 3.

 

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      2. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni e nelle aree previste dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente a quello di inizio della corresponsione della retribuzione sociale, la misura del contributo di cui al comma 1 è elevata al 75 per cento della retribuzione sociale.
      3. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un orario ridotto, il contributo di cui al comma 1 è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo, se le supera.
      4. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue ore per lavorazioni a ciclo continuo, la misura del contributo di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento della retribuzione sociale.
      5. Il contributo versato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro due anni dall'assunzione, fatta eccezione per il caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in tale caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.